Circolare 025-2009 del 9 settembre 2009

 

Dal 1° gennaio 2010 saranno in vigore le nuove regole introdotte dalla direttiva 2008/08/CE. Siccome l’impatto sarà ampio e avrà diverse ricadute (plafond per gli esportatori abituali, variazione delle regole di fatturazione per le prestazione di servizi intracomunitari, intrastat anche per i servizi con variazione delle soglie di obbligatorietà e periodicità), appare opportuno iniziare a organizzarsi sin da ora.

 

A tal fine si segnala:

 

1.- Esportatore abituale con plafond ridotto

I servizi previsti dall’art. 40 del DL 331/93 (lavorazioni e trasporti intracomunitari, prestazioni accessorie ai trasporti, ecc.) che fino al 31 dicembre 2009 formano plafond per l’esportatore abituale, dal 1° gennaio 2010 dovranno essere considerati fuori campo Iva per mancanza del requisito territoriale. Questo avrà riflessi negativi per il fornitore italiano, il quale non potrà più conteggiare queste operazioni né ai fini dello status di esportatore abituale né per il calcolo del plafond disponibile. Nel 2011 e in alcuni casi già dal 2010, diversi operatori del settore  (imprese di trasformazione per conto terzi, spedizionieri, trasportatori internazionali, esercenti attività ausiliarie ai trasporti intracomunitari, ecc.) si vedranno ridurre i benefici oggi vigenti di poter effettuare acquisti e importazioni senza pagamento dell’Iva.

 

2.- Fuori campo Iva i lavori al non residente operatore economico

Non soggetti a Iva i lavori su beni mobili resi in Italia a soggetti passivi esteri, anche se i prodotti non lasciano il territorio nazionale al termine della lavorazione. Questa la novità più rilevante che dal prossimo 1° gennaio interesserà gli operatori italiani che eseguono lavori per i soggetti comunitari e esteri.

Secondo le nuove regole per individuare il luogo di imponibilità dei servizi relativi ai beni mobili materiali varrà la regola generale di tassazione nel paese del cliente, se soggetto passivo di imposta; resterà, invece, la regola del luogo di esecuzione “materiale” del servizio se il cliente è un privato.

Così, lavori e perizie su beni mobili materiali che sono resi da un fornitore italiano a un committente soggetto passivo non residente, saranno considerati fuori campo Iva in Italia per mancanza del requisito territoriale. Saranno, invece, soggetti a Iva in Italia (con il meccanismo del reverse charge se il fornitore è un soggetto comunitario o estero) tutti i lavori resi da un fornitore non residente nei confronti di un committente, soggetto passivo d’imposta nazionale, indipendentemente dal luogo di esecuzione.

Al contrario, resteranno disciplinate dall’attuale regola del “luogo di esecuzione materiale del servizio” i lavori e le perizie su beni mobili materiali eseguiti a favore di clienti che non sono soggetti passivi d’imposta.

La direttiva n. 8/2008 non prevede alcuna disposizione “speciale” per le prestazioni di servizi su beni mobili materiali eseguite nei confronti di soggetti passivi di imposta, e fa rientrare tale tipo di prestazioni nella regola generale del “paese committente” (nuovo articolo 44 della direttiva 2006/112/CE).

Le conseguenze sono evidenti: la norma prevista oggi dal comma 4-bis dell’articolo 40 del Dl 331/93 per le lavorazioni intracomunitarie a partire dal prossimo anno non avrà più ragione di essere e anche questo tipo di servizi, verosimilmente, verrà contenuto nella regola generale del futuro articolo 7 del Dpr 633. Quindi, se un soggetto nazionale eseguirà un lavoro o una perizia su un bene mobile a favore di un altro operatore italiano, la prestazione sarà sempre soggetta a Iva, indipendentemente dal luogo in cui la prestazione verrà materialmente eseguita (in Italia, nella UE o fuori).

Al contrario, la prestazione resa da un soggetto nazionale a favore di un soggetto passivo estero sarà sempre considerata fuori campo Iva in Italia, indipendentemente dal paese in cui verrà materialmente eseguita.

Caso “A”

Una società italiana effettua servizi di manutenzione su macchinari installati in Svizzera per conto di un’altra società italiana. Quali sono le attuali regole territoriali e quali saranno dal 1° gennaio 2010 ?

Con le regole attuali la prestazione è fuori campo Iva perché il macchinario si trova in Svizzera. Dal 1° gennaio 2010la prestazione sarà assoggettata a Iva in Italia, in quanto rileva esclusivamente la residenza del committente.

Caso “B”

Una società italiana effettua delle lavorazioni, per conto di una società francese, su beni che restano in Italia. La prestazione deve essere assoggettata a Iva in Italia ?

Fino al 31 dicembre 2009 le prestazioni sono territorialmente rilevanti in Italia (luogo dove si trovano i beni) perché non è applicabile la disposizione di cui all’articolo 40, comma 4-bis del Dl 331/93 in quanto i beni non sono spediti o trasportati fuori dal territorio dello Stato. Dal 1° gennaio 2010 tali prestazioni saranno fuori campo Iva in Italia in quanto il committente è un operatore soggetto passivo d’imposta non stabilito in Italia e non rileva la destinazione dei beni dopo la lavorazione.

 

Caso “C”

Una società francese effettua in Germania la riparazione di un macchinario su incarico di una società italiana e al termine dei lavori il macchinario resta in Germania. In quale paese la lavorazione è soggetta a Iva ?

Fino al 31 dicembre 2009 l’operazione è territorialmente rilevante in Germania (luogo dove si trova il bene) e, per assolvere l’imposta, la società francese o quella italiana devono identificarsi in quello Stato (con problemi per il recupero dell’imposta tedesca). Dal 1° gennaio 2010 la prestazione sarà soggetta a Iva in Italia (con il meccanismo del reverse charge) in quanto il committente è un soggetto passivo d’imposta italiano, indipendentemente dal luogo ove si trova il bene.

 

3.- Modello Intrastat anche per i servizi a clienti di altri stati membri

Dal 1° gennaio 2010 il modello Intrastat sarà obbligatorio anche per le prestazioni di servizi rese nei confronti di soggetti stabiliti in altri paesi UE, soggetti passivi d’imposta comunitari che assolvono l’Iva nel loro paese.

A fini antielusivi, inoltre, dal 1° gennaio 2010 varierà la periodicità dei modelli Intrastat: sul punto, la regola sarà quella dell’invio mensile, salvo le eccezioni di invio trimestrale o annuale, che saranno ridotte rispetto alle attuali.

Infine, è previsto l’invio del modello Intrastat solo per via telematica. Sul punto, si rimane in attesa di conoscere il testo normativo attuativo della direttiva comunitaria 2008/117/CE del 16.12.2008.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Il sole 24 Ore – Ministero delle Finanze