Dal
1° gennaio 2010 saranno in vigore le nuove regole introdotte dalla direttiva
2008/08/CE. Siccome l’impatto sarà ampio e avrà diverse ricadute (plafond per
gli esportatori abituali, variazione delle regole di fatturazione per le
prestazione di servizi intracomunitari, intrastat anche per i servizi con
variazione delle soglie di obbligatorietà e periodicità), appare opportuno
iniziare a organizzarsi sin da ora.
A
tal fine si segnala:
1.-
Esportatore abituale con plafond ridotto
I
servizi previsti dall’art. 40 del DL 331/93 (lavorazioni e trasporti
intracomunitari, prestazioni accessorie ai trasporti, ecc.) che fino al 31
dicembre 2009 formano plafond per l’esportatore abituale, dal 1° gennaio 2010
dovranno essere considerati fuori campo Iva per mancanza del requisito
territoriale. Questo avrà riflessi negativi per il fornitore italiano, il quale
non potrà più conteggiare queste operazioni né ai fini dello status di
esportatore abituale né per il calcolo del plafond disponibile. Nel 2011 e in
alcuni casi già dal 2010, diversi operatori del settore (imprese di trasformazione per conto terzi,
spedizionieri, trasportatori internazionali, esercenti attività ausiliarie ai trasporti
intracomunitari, ecc.) si vedranno ridurre i benefici oggi vigenti di poter
effettuare acquisti e importazioni senza pagamento dell’Iva.
Secondo le nuove regole per
individuare il luogo di imponibilità dei servizi relativi ai beni mobili
materiali varrà la regola generale di tassazione nel paese del cliente, se
soggetto passivo di imposta; resterà, invece, la regola del luogo di esecuzione
“materiale” del servizio se il cliente è un privato.
Così,
lavori e perizie su beni mobili materiali che sono resi da un fornitore
italiano a un committente soggetto passivo non residente, saranno considerati
fuori campo Iva in Italia per mancanza del requisito territoriale. Saranno,
invece, soggetti a Iva in Italia (con il meccanismo del reverse charge se il fornitore è un soggetto comunitario o estero)
tutti i lavori resi da un fornitore non residente nei confronti di un
committente, soggetto passivo d’imposta nazionale, indipendentemente dal luogo
di esecuzione.
Al
contrario, resteranno disciplinate dall’attuale regola del “luogo di esecuzione
materiale del servizio” i lavori e le perizie su beni mobili materiali eseguiti
a favore di clienti che non sono soggetti passivi d’imposta.
La
direttiva n. 8/2008 non prevede alcuna disposizione “speciale” per le
prestazioni di servizi su beni mobili materiali eseguite nei confronti di
soggetti passivi di imposta, e fa rientrare tale tipo di prestazioni nella
regola generale del “paese committente” (nuovo articolo 44 della direttiva
2006/112/CE).
Le
conseguenze sono evidenti: la norma prevista oggi dal comma 4-bis dell’articolo
40 del Dl 331/93 per le lavorazioni intracomunitarie a partire dal prossimo
anno non avrà più ragione di essere e anche questo tipo di servizi,
verosimilmente, verrà contenuto nella regola generale del futuro articolo 7 del
Dpr 633. Quindi, se un soggetto nazionale
eseguirà un lavoro o una perizia su un bene mobile a favore di un altro
operatore italiano, la prestazione sarà sempre soggetta a Iva,
indipendentemente dal luogo in cui la prestazione verrà materialmente eseguita
(in Italia, nella UE o fuori).
Al contrario, la prestazione resa da un
soggetto nazionale a favore di un soggetto passivo estero sarà sempre
considerata fuori campo Iva in Italia, indipendentemente dal paese in cui verrà
materialmente eseguita.
Una società italiana effettua servizi
di manutenzione su macchinari installati in Svizzera per conto di un’altra
società italiana. Quali sono le attuali regole territoriali e quali saranno dal
1° gennaio 2010 ?
Con
le regole attuali la prestazione è fuori campo Iva perché il macchinario si
trova in Svizzera. Dal 1° gennaio 2010la prestazione sarà assoggettata a Iva in
Italia, in quanto rileva esclusivamente la residenza del committente.
Una società italiana effettua delle
lavorazioni, per conto di una società francese, su beni che restano in Italia.
La prestazione deve essere assoggettata a Iva in Italia ?
Fino
al 31 dicembre 2009 le prestazioni sono territorialmente rilevanti in Italia
(luogo dove si trovano i beni) perché non è applicabile la disposizione di cui
all’articolo 40, comma 4-bis del Dl 331/93 in quanto i beni non sono spediti o
trasportati fuori dal territorio dello Stato. Dal 1° gennaio 2010 tali
prestazioni saranno fuori campo Iva in Italia in quanto il committente è un
operatore soggetto passivo d’imposta non stabilito in Italia e non rileva la
destinazione dei beni dopo la lavorazione.
Una società francese effettua in
Germania la riparazione di un macchinario su incarico di una società italiana e
al termine dei lavori il macchinario resta in Germania. In quale paese la
lavorazione è soggetta a Iva ?
Fino
al 31 dicembre 2009 l’operazione è territorialmente rilevante in Germania
(luogo dove si trova il bene) e, per assolvere l’imposta, la società francese o
quella italiana devono identificarsi in quello Stato (con problemi per il
recupero dell’imposta tedesca). Dal 1° gennaio 2010 la prestazione sarà
soggetta a Iva in Italia (con il meccanismo del reverse charge) in quanto il
committente è un soggetto passivo d’imposta italiano, indipendentemente dal
luogo ove si trova il bene.
3.-
Modello Intrastat anche per i servizi a clienti di altri stati membri
Dal
1° gennaio 2010 il modello Intrastat sarà obbligatorio anche per le prestazioni
di servizi rese nei confronti di soggetti stabiliti in altri paesi UE, soggetti
passivi d’imposta comunitari che assolvono l’Iva nel loro paese.
A
fini antielusivi, inoltre, dal 1° gennaio 2010 varierà la periodicità dei
modelli Intrastat: sul punto, la regola sarà quella dell’invio mensile, salvo
le eccezioni di invio trimestrale o annuale, che saranno ridotte rispetto alle
attuali.
Infine,
è previsto l’invio del modello Intrastat solo per via telematica. Sul punto, si
rimane in attesa di conoscere il testo normativo attuativo della direttiva
comunitaria 2008/117/CE del 16.12.2008.
Fonte: Il sole 24 Ore –
Ministero delle Finanze